Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) – Provincia di Ferrara

Statuto Provinciale
 
Approvato dalla Assemblea dei Gestori del 13 ottobre 2004.
 
 
 
Titolo I
 
Norme Generali
 
 
 
Art.1 - Costituzione e durata
 
1- È costituita con sede in Ferrara la Federazione delle Scuole Materne della Provincia di Ferrara (che assume la denominazione di Federazione Italiana Scuole Materne (FISM Ferrara) alla quale possono aderire tutte le scuole materne non statali (paritarie e non) operanti nella provincia di Ferrara che si qualificano autonome e orientano la loro attività alla educazione ed alla formazione della personalità del bambino in una visione cristiana della vita.
 
La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne (Fondata a Roma il marzo 1974) ed alla FISM Regionale dell’Emilia Romagna. L'associazione non ha fini di lucro.
 
 
 
2 - La sua durata è illimitata. La sua sede è in Ferrara
 
 
 
Art. 2 – Promozione servizi per la prima infanzia
 
Le scuole materne/dell'infanzia aderenti alla Federazione possono promuovere aggregati e distinti servizi di accoglienza per bambini di età inferiore a quella prevista per l'ammissione alla scuola dell'infanzia nell'ambito del sistema di servizi educativi per la prima infanzia.
 
 
 
Art. 3 - Struttura della Federazione e contenuti del patto federativo
 
1 - La federazione ha struttura democratica. I componenti gli Organi della Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo volontario e gratuito. E' esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, tra le scuole aderenti, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.
 
 
 
2 - Alla Federazione aderiscono le singole scuole materne/dell'infanzia autonome ed i servizi educativi all’infanzia operanti nella Provincia di Ferrara tramite il rappresentante legale dell'Ente gestore o suo delegato.
 
 
 
3 - Per far parte della Federazione, la singola scuola materne/dell'infanzia o Servizio educativo deve presentare domanda di ammissione; la domanda deve contenere l'impegno a rispettare lo Statuto della Federazione e le delibere degli Organi federali; l'impegno al versamento delle quote sociali; l'accettazione dei fini e degli scopi della Federazione. L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale.
 
4 - L'adesione di una scuola alla FISM è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni di categoria, escluse FIDAE e AGIDAE.
 
 
 
Art. 4 – Orientamenti
 
La federazione - ispirandosi al Magistero della Chiesa – fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell’O.N.U., della Comunità europea sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana, nonché quelli contenuti nello Statuto Nazionale della F.I.S.M. ed in particolare promuove, sollecita ed attua:
 
 
 
a)      i diritti fondamentali di libertà ed uguaglianza;
 
b)      il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa.;
 
c)      il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati nell'adempimento
 
d)      dei compiti educativi;
 
e)      il diritto alla libertà di insegnamento;
 
f)       il diritto di Enti e Privati ad istituire Scuole ed Istituti di educazione;
 
g)      il dovere dello Stato di assicurare alle Scuole non statali piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico paritario rispetto a quello degli alunni delle Scuole statali.
 
 
 
Art. 5  - Scopi e strumenti
 
1 - La Federazione si propone;
 
 
 
a)      promuovere l’istituzione di nuove Scuole Materne;
 
b)      assicurare agli associati assistenza giuridica, morale, didattico-educativa, al fine di realizzare il loro miglioramento sia sotto l’aspetto gestionale che organizzativo;
 
c)      coordinare l'attività delle scuole materne non statali esistenti nella provincia; rappresentare gli associati nei rapporti con le autorità religiose e civili;
 
d)      favorire la qualificazione e la formazione permanente del personale educativo, del personale direttivo e di quanti operano nella scuola materna, attraverso iniziative di aggiornamento, di studio e di coordinamento;
 
e)      sollecitare, con appropriate iniziative ai diversi livelli, provvedimenti legislativi ed interventi economici a favore delle Scuole e dei servizi educativi per l’infanzia aderenti alla FISM.
 
f)       informare e sensibilizzare l'opinione pubblica intorno al servizio reso dalle scuole materne/dell'infanzia e dai servizi educativi per l’infanzia aderenti.
 
2 - La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali centri servizi, la stampa di libri e pubblicazioni, la produzione e la distribuzione di stampati e strumenti multimediali.
 
3 - La Federazione garantisce alle scuole aderenti la propria autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende la autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.
 
 
 
Art. 6 – Funzioni di rappresentanza degli associati –  Convenzioni ed intese
 
La Federazione potrà aderire o partecipare alla costituzione, in rappresentanza degli associati, ferma restando la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, a quelle istituzioni a livello Provinciale, Regionale e Nazionale, che perseguono scopi analoghi alla Federazione.
 
Potrà instaurare altresì rapporti di qualunque genere con altri Enti o Istituzioni aventi finalità analoghe o complementari a quelle della F.I.S.M. o che ne condividano l'ispirazione. Potrà inoltre stipulare intese e convenzioni, con le Università o altre Istituzioni educative e di ricerca, al fine di promuovere il tirocinio e la formazione degli insegnanti ed educatori.  
 
 
 
Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla Federazione
 
 
 
1 - Le singole Scuole materne/dell'infanzia aderenti cessano di far parte della Federazione:
 
 
 
a)      per chiusura della scuola;
 
b)      per rinuncia comunicata per iscritto alla Federazione con un preavviso di almeno tre mesi;
 
c)      per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 3;
 
d)      per cancellazione deliberata dal competente organo a seguito di inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi statutari; contro la cancellazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
 
2 - La scuola dimissionaria non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è tenuta a versare quelle dovute per l'esercizio in corso.
 
Art. 8 - Comunità educativa
 
La Federazione promuove la partecipazione dei genitori dei bambini iscritti, degli educatori e degli operatori nella singola Scuola materna/dell'infanzia e nel servizio educativo all’infanzia.
 
Art. 9 - Consulente ecclesiastico
 
L'Autorità ecclesiastica provvede alla nomina di un Consulente ecclesiastico che fa parte del Consiglio Direttivo Provinciale a pieno titolo con diritto di voto.
 
Art. 10 - Patrimonio sociale
 
1- Il patrimonio della Federazione è costituito:
 
a)      dalle quote associative delle scuole aderenti;
 
b)      da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
 
c)      da eventuali proventi di gestione;
 
d)      da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili ed immobili.
 
Art. 11 - Esercizio finanziario – Avanzo di gestione
 
1 - L'esercizio finanziario della Federazione va dal gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea provinciale per l'approvazione, entro quattro mesi, il rendiconto consuntivo e il preventivo.
 
2 - L'eventuale avanzo di gestione andrà a costituire una riserva per le esigenze della Federazione. In nessun caso esso potrà essere distribuito agli associati o usato per fini diversi dallo scopo sociale.
 
 
 
 
 
 
 
Titolo II
 
Organi e loro attribuzioni
 
 
 
Art. 12 - Organi della Federazione Provinciale
 
Organi della Federazione sono:
 
 
 
a)      l'Assemblea Provinciale della Federazione è composta da un rappresentante per ogni scuola aderente o suo delegato. Partecipano con diritto di voto anche i componenti del Consiglio direttivo in carica.
 
b)      il Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove componenti eletti dall'Assemblea provinciale e dal Consulente Ecclesiastico, dai Consiglieri nazionali residenti nella provincia e da esperti cooptati dal Consiglio Direttivo nella misura di un terzo dei consiglieri eletti;
 
c)      il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti;
 
d)      il Collegio dei Probiviri, composto da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente.
 
L'Assemblea provinciale
 
Art. 13 - L'Assemblea provinciale:
 
a)      approva il Regolamento provinciale proposto dal Consiglio Direttivo;
 
b)      approva il piano annuale di attività, il preventivo e il consuntivo;
 
c)      elegge i componenti del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni;
 
d)      elegge il Collegio dei Probiviri, ogni quattro anni;
 
e)      elegge i delegati per il Congresso Nazionale;
 
f)       delibera circa le modifiche dello statuto e lo scioglimento anticipato della federazione.
 
 
 
Art. 14 – Riunioni e deliberazioni dell’Assemblea
 
L'Assemblea provinciale si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria. Su richiesta di un terzo degli associati, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere convocata in sessione straordinaria.
 
 
 
La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, con il relativo ordine del giorno, deve essere fatta per iscritto almeno 15 giorni prima e deve essere inviata a tutti gli associati con lettera o con altro mezzo idoneo a fame conoscere il contenuto.
 
 
 
La convocazione ed il verbale dell’Assemblea elettiva delle cariche sociali – da effettuarsi comunque alla presenza di un componente la Segreteria Nazionale o di un incaricato della stessa – devono essere inviati alla FISM nazionale da parte rispettivamente del Presidente “uscente” e del presidente “entrante”.
 
 
 
L’Assemblea provinciale è presieduta dal Presidente provinciale della Federazione.
 
La riunione è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
 
 
 
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
 
 
 
Gli associati possono essere rappresentati da delegati di altre Scuole materne/dell'infanzia aderenti, con delega scritta, ogni scuola aderente non può rappresentare più di un altra scuola aderente.
 
 
 
Art. 15 – Modifica dello statuto provinciale
 
Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei componenti dell'Assemblea provinciale con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno, da parte dell'Assemblea provinciale sia ordinaria che straordinaria, presenti non meno dei due terzi degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.
 
Lo Statuto non può essere modificato nella stessa Assemblea nella quale vengono formulate le proposte di modifica
 
 
 
Il Consiglio Direttivo
 
Art. 16 – II Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni trimestre e:
 
 
 
a)      dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea provinciale;
 
b)      accetta l’iscrizione a norma dell’art. 3 e dichiara la cessazione degli associati a norma dell'art. 7;
 
c)      determina le quote associative annuali;
 
d)      predispone il piano annuale di attività;
 
e)      redige il preventivo e il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale;
 
f)       delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 
g)      delibera le convocazioni ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
 
h)      predispone il regolamento interno e le modifiche da sottoporre all'Assemblea provinciale;
 
i)        svolge una funzione di riferimento e di coordinamento delle istituzioni educative sul piano morale, religioso, didattico-formativo e amministrativo, nel rispetto della autonomia di ogni Istituzione educativa, fornendo la necessaria collaborazione affinché l’attività degli aderenti sia conforme alle norme di legge;
 
l)    sollecita aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati in favore degli associati;
 
m) promuove iniziative di carattere pedagogico-didattico, assistenziale, amministrativo ed economico ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della Federazione e delle scuole e dei servizi educativi aderenti.
 
 
 
Art. 17 - II Consiglio Direttivo elegge al suo interno, nella riunione di insediamento, il Presidente, due Vice-presidenti e il Segretario-Tesoriere.
 
Il Consiglio direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti nelle diverse materie.
 
Il Consiglio Direttivo è responsabile dinnanzi all'Assemblea provinciale.
 
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 
 
 
Art. 18 - II Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente provinciale.
 
Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente provinciale su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione dovrà avvenire entro un mese dalla richiesta.
 
Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
 
 
 
Art. 19 - Nel caso di dimissioni o di vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti; in mancanza di non eletti, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea nella successiva riunione.
 
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo il Presidente provinciale rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare l'Assemblea provinciale entro tre mesi.
 
 
 
Il Presidente provinciale
 
Art. 20 - II Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Egli gode di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
 
 
 
a)     Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
 
b)     Vigila e dirige l'attività della Federazione;
 
c)     Convoca l'Assemblea;
 
d)     Firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
 
e)     Emette e firma i mandati di pagamento;
 
f)      Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 
g)     In casi di necessità ed urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica, da parte di questo, alla prima riunione.
 
h)     Il Presidente può delegare permanentemente alcune proprie funzioni ad uno dei Vice-presidente o ad altro componente del Consiglio. In sua assenza le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice-presidente ad esclusione delle funzioni già delegate.
 
 
 
Il Segretario-Tesoriere
 
Art. 21 - II Segretario-tesoriere redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 
a)      cura la corrispondenza;
 
b)      dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea provinciale su incarico del Presidente provinciale;
 
c)      è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri;
 
d)      cura le entrate e le uscite della Federazione,
 
e)      provvede e conserva i libri dell'ufficio,
 
f)       riscuote e quietanza i contributi ordinari e straordinari e provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria controfirmando i mandati emessi dal Presidente provinciale, o dal suo delegato;
 
g)      cura l'inventario dei beni della Federazione provinciale;
 
h)      predispone il preventivo e il consuntivo da presentare all'esame del Consiglio;
 
i)        espleta tutte le pratiche che per legge riguardano l'attività della Federazione.
 
 
 
 
 
Il Collegio dei Probiviri
 
Art. 22 - II Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo e senza formalità di procedura tutte le eventuali controversie tra gli Associati, relative al rapporto associativo, o tra essi e l'Associazione.
 
I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 
 
 
Scioglimento e liquidazione della Federazione
 
Art. 23 - Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un'apposita Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio Direttivo, nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o da un terzo degli associati.
 
 
 
Art 24 - In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione residuato dalla liquidazione viene devoluto ad Associazione/i aventi finalità analoghe. I criteri e le modalità di devoluzione sono adottati dall'Assemblea insieme alla delibera che stabilisce l'estinzione della Federazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge .
 
 
 
Art. 25 - Norme finali
 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale della FISM ed alle norme della legge italiana in materia di associazioni.
 
 
 
Art. 26 - Norme transitorie
 
Le norme del presente statuto entrano immediatamente in vigore, dopo la loro approvazione da parte della Assemblea provinciale.
 
Ferrara, 13 ottobre 2004
 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea Provinciale
 
Delegato dal Consiglio Nazionale della FISM
 
Dott. Antonio Trani

 
Informativa

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